2010-04-23 Aree verdi.
Fondo Regionale Aree Verdi, adempimenti per i comuni
In attuazione dell’art. 43 comma 2 bis della l.r. n.12/05, così come modificato dalla l.r. n.7/10, le Direzione Generali Territorio ed Urbanistica ed Agricoltura hanno istituito un fondo regionale da alimentarsi mediante le maggiorazioni dei contributi di costruzione applicate agli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto. Tali interventi sono infatti assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai comuni entro un minimo dell’1,5 ed un massimo del 5 per cento, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità.
Regione Lombardia aveva a suo tempo, con D.g.r .n. 8757 del 22/12/08 “Linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle superfici forestali” richiesto ai Comuni di individuare le “aree agricole nello stato di fatto” a cui applicare la maggiorazione. In assenza di specifiche determinazioni comunali in materia si intendono ad oggi valide le aree individuate nello strato DUSAF 2.0 – Uso del suolo 2005-2007, scaricabili dal geoportale regionale.
In data 10/2/10, la Giunta regionale, con D.g.r. n.11297 ha approvato specifiche linee guida relative all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 bis e le modalità di gestione di un fondo finanziario denominato “Fondo Aree Verdi”, attualmente in fase di avanzata definizione, la cui finalità è sostenere la realizzazione di interventi che perseguano obiettivi di sviluppo territoriale e di salvaguardia e valorizzazione del sistema rurale-paesistico-ambientale, in particolare mediante la valorizzazione dei contesti agricoli, forestali, naturali e paesaggistici e con attenzione al recupero delle aree degradate.
Il Fondo sarà alimentato da:
a) risorse regionali;
b) proventi delle maggiorazioni dei contributi di costruzione derivanti da interventi in aree ricadenti in:
- accordi di programma o programmi integrati di intervento di interesse regionale;
- comuni capoluogo di provincia;
- parchi regionali e nazionali;
c) proventi delle maggiorazioni che i comuni non capoluogo di provincia decidano di destinare al fondo.
Si rammenta ai Comuni l’obbligatorietà di attivarsi al fine di dare attuazione alla norma suddetta in vigore dal 12/4/2009.
La Regione predisporrà a breve le modalità e le specifiche tecniche secondo cui ogni Amministrazione dovra comunicare:
- le aree agricole nello stato di fatto interessate da interventi che hanno dato titolo alla maggiorazione;
- le entrate determinate;
- gli interventi attuati attraverso l’utilizzo dei suddetti contributi.
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