La responsabilità civile dei giudici.

toghe rosse.jpgUn emendamento del deputato leghista Gianluca Pini, passato contro il parere del governo tecnico(???) Monti, consente, a chi si senta danneggiato dalla decisione di un giudice in un processo, ad agire direttamente nei confronti del magistrato anzichè, come avviene da sempre, nei confronti dello stato.   Ricordiamo che sulla responsabilità dei giudici si era già espresso favorevolmente il popolo italiano in un referendum che, come altri, leggi finanziamento ai partiti, era stato prontamente aggirato con norme che tuttora disattendono la volontà popolare. Tale incongruenza comunicativa segnala una democrazia di facciata, cioè la sua sostanziale totale assenza. Che senso ha consentire un referendum popolare se poi non si dà seguito alla volontà espressa dal voto? Non è forse esprimere, con totale protervia, che le direttive del popolo si seguono solo se gradite e che la volontà dei vari potentati, più o meno ammantati dal sacro velo istituzionale, è ciò che realmente conta?
Di tale protervia si fanno questa volta paladini i magistrati, che, dopo essere riusciti a sventare, direttamente o indirettamente, le direttive referendarie, si oppongono al voto, democraticamente espresso in parlamento, cioè dal popolo che ha nel parlamento i propri rappresentanti, che introduce la norma sulla loro diretta responsabilità.
In un convegno a Bergamo sul tema della responsabilità dei giudici, presente il rappresentante territoriale dell’Anm e un giudice componente del comitato direttivo centrale dell’Anm oltre a rappresentanti politici e di altre istituzioni, il giudice Ezia Maccora afferma: “Il magistrato si trova a decidere tra due parti. Sia che condanni, sia che assolva scontenta per forza una delle due (…) “se passasse il messaggio che il giudice crea danno ogni volta che scontenta qualcuno, l’attività si bloccherebbe (…) non saremmo più sereni nel giudicare con il rischio di scegliere la strada indicata da sentenze già emesse piuttosto che contribuire all’evoluzione del diritto”. Ora io non sono uno studioso di diritto e non voglio entrare nel merito giurisprudenziale, sono però competente in pragmatica della comunicazione e da questo punto di vista analizzerò il messaggio e i suoi effetti dettagliando la mia analisi.

  1. “Il magistrato si trova a decidere tra due parti”: molti di noi, io tra questi, credono che il giudice sia chiamato all’applicazione delle leggi in vigore e non già a decidere in favore di una tra due parti, eventualmente in contesa tra loro, la decisione è “effetto” dell’applicazione della legge e non la causa.
  2. “ …se passasse il messaggio che il giudice crea danno ogni volta che scontenta qualcuno, l’attività si bloccherebbe..” In questo passaggio abbiamo, ben due violazioni comunicazionali relative alla categoria- modifica del significato-.

                                                  i. La prima è un presupposto che è conseguenza dell’affermazione precedente e cioè che la contestazione al giudice sia motivata dalla scontentezza di una delle parti per effetto della decisione del giudice e non già dovuta al fatto che il giudice, attraverso una scorretta o errata interpretazione della legge, danneggi una delle due parti. Il termine scontentare richiama uno stato d’animo di cui sicuramente il giudice non si deve occupare, e il punto in questione non è lo stato d’animo ma la corretta osservanza dei fondamenti del proprio lavoro da parte del giudice stesso. Nel caso opposto si ha un danneggiamento di cui è deve farsi carico colui che lo ha indebitamente prodotto, cosa che avviene per tutte le altre categorie di lavoratori e di professionisti. Anche il vigile urbano quando dà una multa scontenta chi la multa la deve pagare, e il fatto che passi costantemente il messaggio che “il vigile scontenta l’automobilista” non ha mai impedito che il vigile la elevi e che il cittadino possa opporvisi, posto che riesca a dimostrare l’infondatezza della violazione.

                                                  ii. La seconda violazione è del tipo causa-effetto. L’affermazione “se passa il messaggioàl’attività si bloccherebbe” non è dimostrata: in che modo una idea (del danno) può bloccare una attività? Avete mai visto idee che se vanno per il mondo a incatenare la gente? È chiaro che no! Forse si vuol affermare che i magistrati si bloccherebbero se la norma entrasse in vigore? Non mi risulta che i ricorsi alle contravvenzioni al codice della strada abbiano bloccato l’attività dei vigili, e perché mai dovrebbero (ma è anche vero che neppure per i vigili esiste la responsabilità professionale)

  1. “ Non saremmo più sereni nel giudicare” Cioè il giudice vorrebbe/potrebbe, magari serenamente, giudicare colpevole un innocente, così che, oltre alla volontà di deresponsabilizzarsi, vuole anche evitare il confronto con eventuali sensi di colpa? Io, forse ingenuamente, penso che se un giudice applica la legge correttamente possa anche dimostrarne la corretta applicazione, in particolare se è un altro giudice a chiedergliene conto. Se un magistrato ammette l’assoluta indeterminatezza della valutazione del reato o della sentenza siamo fritti.
  2. “con il rischio di scegliere la strada indicata da sentenze già emesse , piuttosto che contribuire all’evoluzione del diritto”. Secondo il giudice è un rischio (quale?) scegliere la strada indicata da sentenze già emesse. Ma la giustizia è creativa? Se la risposta è sì a maggior ragione ben venga la responsabilità civile dei magistrati.

Roberto Cadonati